Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3041 del 5 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché, a norma dell'art. 164, comma quarto, c.p., la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena può essere ordinata non più di due volte, la concessione del beneficio per la terza volta risulta illegittima, in quanto effettuata in violazione di legge. Ne consegue che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., la quale abbia recepito il negozio processuale che prevede la concessione del beneficio per la terza volta, è affetta da nullità e, in quanto tale, deve essere annullata.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.