Cassazione penale Sez. I sentenza n. 29865 del 26 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicabilitā dell'ultimo comma dell'art. 164 c.p., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia giā riportato una condanna sospesa, č necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, in quanto essa dimostra che l'imputato č stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura.

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