Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3851 del 3 aprile 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

I criteri della valutazione della «gravitą del fatto», demandata al potere discrezionale del giudice dal quarto comma dell'art. 162 bis c.p (introdotto dall'art. 126, L. 24 novembre 1981, n. 689), devono essere intesi nel senso pił ampio e non soltanto secondo le indicazioni del primo comma dell'art. 133 c.p.

(massima n. 2)

Se la riproposizione della domanda di oblazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 162 bis c.p. (introdotto dall'art. 126, L. 24 novembre 1981, n. 689), si basa sul mutamento (successivo all'apertura del dibattimento) dei dati di fatto iniziali, ben puņ il giudice esaminarla tenendo conto della nuova situazione. (Nella fattispecie l'imputato, nel corso del dibattimento di primo grado, aveva riproposto la domanda di oblazione dopo aver provveduto ad eliminare quelle conseguenze dannose e pericolose del reato sussistenti ancora dopo l'apertura del dibattimento).

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