Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5873 del 25 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché «autore morale» dello spoglio — legittimato passivo dell'azione di reintegrazione — non è solo il mandante, ma anche chi abbia «coscientemente» tratto vantaggio dall'illecito possessorio altrui, chi ha acquistato la proprietà della cosa, con diritto alla consegna della stessa, commette spoglio non in qualunque caso in cui comunque ottenga dal suo dante causa l'adempimento e ne tragga quindi vantaggio, ma soltanto ove sia cosciente che lo stesso suo dante causa per effettuarne la consegna, abbia con violenza o clandestinità sottratto la cosa a chi la possedeva (o la deteneva con diritto alla tutela possessoria).

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