Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2734 del 7 marzo 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di oblazione l'estinzione del reato si verifica automaticamente con il versamento della somma fissata dal giudice, ed a questi non resta altro che dichiarare con sentenza la causa di estinzione del reato ormai gią realizzatasi al momento del versamento. Conseguentemente dopo il versamento non č pił possibile una revoca dell'ordinanza di ammissione all'oblazione.

(massima n. 2)

Secondo la disciplina di cui all'art. 141 att. c.p.p. non č pił previsto il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda di oblazione, ma č il giudice che, una volta accolta la domanda, deve determinare la somma da versare dandone avviso all'interessato. Infatti in base al criterio cronologico richiamato dall'art. 15 prel. c.c. si č determinata l'abrogazione della norma di cui all'art. 162 bis c.p. per incompatibilitą con la norma posteriore di cui al citato art. 141 att. c.p.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.