Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8530 del 14 settembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualsiasi atto dal quale possa desumersi il persistere della volontą punitiva dello Stato deve considerarsi atto interruttivo della prescrizione: pertanto, sono atti interruttivi anche i decreti di citazione per i successivi gradi di giudizio e le sentenze di condanna anche soltanto confermative di precedenti sentenze, ad essi conseguenti.

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