Cassazione penale Sez. II sentenza n. 15403 del 31 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rinnovo della citazione a giudizio ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p. (effettuato, nella fattispecie, a causa di un rinvio d'ufficio), presuppone che il rapporto processuale si sia regolarmente instaurato in forza del decreto di citazione originario emesso dal P.M., e postula che, ai soli fini dell'ulteriore valida prosecuzione del giudizio, insorga la necessità di una ricitazione dell'imputato. Tale adempimento non può dunque in alcun modo essere equiparato al decreto di citazione a giudizio, funzionalmente emesso, nei procedimenti a citazione diretta, dal P.M., e non può, pertanto, non essendo riconducibile neppure ad alcun altro degli atti tassativamente previsti dall'art. 160 c.p., valere come causa interruttiva del periodo di prescrizione del reato.

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