Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2867 del 18 gennaio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto di fissazione della data di udienza dibattimentale da parte del giudice non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non č compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall'art. 160, comma secondo, c.p., da ritenersi tassativo e pertanto insuscettibile di ampliamento in via interpretativa, stante il divieto di analogia in malam partem in materia penale.

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