Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3517 del 24 novembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di cosiddetto condono edilizio, la sospensione del procedimento penale, ai sensi dell'art. 44, L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'art. 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724, sussistendo i presupposti di legge deve ritenersi operante ipso iure, anche in assenza di un formale provvedimento del giudice. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che i reati ascritti all'imputato non erano prescritti, poiché al termine massimo di prescrizione (1 luglio 1995) dovevano aggiungersi 224 giorni a norma dell'art. 159 c.p.).

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