Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8489 del 22 giugno 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

L'animus spoliandi consiste nella intenzione di attentare alla posizione possessoria altrui e non è escluso dall'essere l'autore dello spoglio assistito da un titolo negoziale, poiché il suo esercizio non elimina quell'intento che sorregge la condotta pregiudizievole di quel possesso per la cui tutela è apprestata l'azione di reintegrazione.

(massima n. 2)

L'esercizio dell'azione di reintegrazione contro l'autore dello spoglio è consentito dall'art. 1168, secondo comma, c.c. anche al «detentore qualificato», a colui, cioè, che esercita il potere di fatto sulla cosa altrui con l'intenzione di tenerla a propria disposizione in virtù di un diritto personale. Poiché la posizione lato sensu possessoria del detentore non ha un'estensione oggettiva pari a quella del possesso stricto sensu tale da prescindere dal vincolo obbligatorio che ne concreta e delimita il fondamento, il giudice del merito, a fronte delle contestazioni dell'intimato, non può, ai fini del riconoscimento della tutela possessoria, esimersi dall'accertamento del rapporto obbligatorio e dalla verifica che l'attività, contestata dal preteso autore dello spoglio, rientri nell'ambito della detenzione consentita da quel rapporto. Tale verifica, vertendosi in tema di tutela possessoria, non va estesa all'opponibilità del rapporto al preteso autore dello spoglio.

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