Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16022 del 6 aprile 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sospensione della prescrizione, sono cause della stessa la sospensione del procedimento ed il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta (sempre che non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento del termine a difesa), nonché le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare; in tale ultimo caso l'effetto sospensivo si verifica indipendentemente da una situazione di custodia cautelare in atto. (Fattispecie in tema di impedimento del difensore per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria).

(massima n. 2)

La sospensione della prescrizione, collegata al rinvio od alla sospensione del dibattimento disposti nei casi previsti dalla legge, va commisurata alla effettiva durata del rinvio dell'udienza disposto dal giudice: quindi nel caso di impedimento a comparire del difensore, motivato dall'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria, l'effetto sospensivo deve essere determinato non in base alla durata dello sciopero, ma al tempo resosi di conseguenza necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili per garantire il recupero dell'ordinario corso della giustizia, atteso che tutte le parti processuali condividono con il giudice che dispone il rinvio la responsabilitą dell'ordinato andamento del processo, nel corretto bilanciamento tra garanzia dei diritti di difesa e funzionalitą del processo penale.

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