Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1922 del 18 febbraio 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il reato sia escluso dall'ambito di applicazione dell'amnistia, ma si profili la possibilità di eliminazione di un'aggravante, a norma dell'art. 69 c.p., mediante il giudizio di prevalenza o di equivalenza di una circostanza attenuante, che faccia rientrare il reato fra quelli amnistiabili, il giudice deve procedere all'esame pieno del merito, e solo se sia pervenuto al convincimento della responsabilità dell'imputato può applicare il beneficio, motivando la sua pronuncia.

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