Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2794 del 7 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

L'amnistia impropria estingue soltanto le pene accessorie, le misure di sicurezza e gli effetti civili e amministrativi della sentenza di condanna, ma non ha incidenza su altri effetti quali, in particolare, la recidiva, l'abitualitą o la professionalitą nel reato, l'esclusione dal beneficio della sospensione condizionale della pena o la revoca della sospensione gią concessa, come pure dell'indulto condizionato.

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