Cassazione penale Sez. I sentenza n. 198 del 1 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'amnistia impropria, mentre fa cessare l'esecuzione della pena principale, della pena accessoria e delle misure di sicurezza personali, oltre a non estinguere le obbligazioni civili nascenti dal reato — ad eccezione di quelle previste dagli artt. 196 e 197 c.p. — lascia in vita anche gli effetti penali del giudicato, cioè le conseguenze giuridiche di carattere afflittivo, come l'aumento di pena per la recidiva, la dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato, l'impossibilità di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena o la revoca di quella già concessa. Ne deriva come logico corollario che l'amnistia impropria non impedisce al giudicato di condanna di costituire legittima causa di revoca dell'indulto condizionato, salvo che specifiche disposizioni dirette a eliminare tale effetto siano inserite dal legislatore nei singoli provvedimenti di clemenza.

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