Cassazione penale Sez. I sentenza n. 432 del 5 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'amnistia impropria fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie, ma non estingue gli altri effetti penali, tra cui quello della condanna ai fini della recidiva, della dichiarazione di abitualitą a delinquere, e della revoca dell'indulto applicato ai sensi di determinati provvedimenti di clemenza, come quelli di cui al D.P.R. n. 413 del 1978 e al D.P.R. n. 744 del 1981, nel caso in cui la medesima si riferisca a un delitto non colposo per cui sia stata inflitta una pena detentiva non inferiore a una certa misura. (Fattispecie relativa a revoca di indulto, conseguente all'estinzione, in forza di amnistia impropria, di delitto doloso commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore dei citati provvedimenti, ai sensi dei quali l'indulto stesso era stato concesso).

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