Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2125 del 22 giugno 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di applicazione di amnistia occorre avere riguardo alla qualificazione del fatto giudicato, considerato nel momento della contestazione e del giudizio, mentre non assume rilievo la quantitą della pena in concreto inflitta. (Nella specie il Tribunale di Milano aveva dichiarato estinto per intervenuta amnistia il delitto di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall'art. 337 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 339 c.p. per essere stato commesso da pił persone riunite, ritenendo che la sentenza di condanna passata in giudicato, infliggendo una pena nel minimo edittale, senza alcun riferimento all'esistenza di circostanze aggravanti, avesse ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 337 c.p. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza, impugnata dal pubblico ministero, applicando il principio di cui in massima e ritenendo che l'errore del giudice, che illegittimamente applica la pena prevista per il reato non aggravato, non abbia la valenza di escludere rispetto al fatto ritenuto la natura di reato aggravato).

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