Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1050 del 5 maggio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, sono irrilevanti le patologie psichiche, ancorché riconosciute dal giudice della cognizione sulla base di indagine peritale.

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