Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2819 del 6 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La potestà punitiva dello Stato, che l'esecuzione della pena attua con la costrizione del condannato, ha un limite costituito dalla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo (art. 32 Cost.), che neppure la generale inderogabilità dell'esecuzione della condanna può sopravanzare allorquando la pena, per le condizioni di grave infermità fisica del soggetto (art. 147, comma primo n. 2, c.p.), finisca col costituire un trattamento contrario al senso di umanità, così perdendo la tendenza alla rieducazione. Nella motivazione del potere di rinvio di esecuzione della pena, il giudice di merito deve dare ragione delle sue scelte, bilanciando il principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) con quelli della tutela della salute (art. 32 Cost.) e del senso di umanità (art. 27 Cost.) che deve caratterizzare l'esecuzione della pena, per modo che in sede di legittimità se ne possa valutare la correttezza e la completezza. (Nella specie la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena proposta da condannato ultrasettantenne, a cui era stata accertata stenosi di vari tronchi coronarici che in alcuni tratti raggiungeva il 75 per cento, cardiopatia ischemica, diabete, insufficienza renale ed altre malattie).

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