Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5037 del 15 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per gravi ragioni di salute, il giudice di merito, con adeguata e coerente motivazione, deve dar ragione delle sue scelte, bilanciando il principio costituzionale dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) con quello di tutela della salute (art. 32 Cost.) e del senso di umanitā (art. 27 Cost.) che deve caratterizzare l'esecuzione della pena. (Nella specie si č ritenuta corretta la motivazione del giudice di merito che aveva negato il differimento dell'esecuzione per coesistenza di infermitā cronicizzate all'apparato respiratorio con ipertrofia prostatica, ernia inguinale e algie al rachide lombosacrale).

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