Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2080 del 7 luglio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La guaribilitā o reversibilitā della malattia non sono requisiti richiesti dalla normativa vigente in tema di differimento dell'esecuzione della pena, per la cui concessione č sufficiente che l'infermitā sia di tale rilevanza da far apparire l'espiazione in contrasto con il senso di umanitā cui fa riferimento l'art. 27 della Costituzione.

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