Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8936 del 5 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per infermitā fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilitā di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario). (Fattispecie nella quale č stato ritenuto corretto il diniego del rinvio dell'esecuzione nei confronti di un condannato affetto da ipertensione arteriosa, ectasia aortica, cardiopatia ipertensiva in aortomiocardiosclerosi senile, pregresso adenocarcinoma prostatico e cisti renali in reni di tipo senile, patologie ritenute tutte di non particolare gravitā e oramai stabilizzate).

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