Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4800 del 11 gennaio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La capacità del condannato di essere assoggettato a pena pecuniaria rimane integra anche dopo la sua dichiarazione di fallimento; in tale ipotesi si realizza una situazione di insolvenza — che rappresenta uno stato transitorio — e non di insolvibilità per cui il magistrato di sorveglianza non deve procedere alla conversione della pena pecuniaria, ma può procedere al differimento o alla rateizzazione della medesima, escluso ogni obbligo di insinuazione del credito nel passivo fallimentare.

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