Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10811 del 5 dicembre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

L'aggravante della premeditazione e l'attenuante del vizio parziale di mente non sono in linea di principio incompatibili e quindi possono coesistere, eccetto il caso in cui vi sia identitą fra la premeditazione e l'idea fissa ossessiva costituente l'essenza dell'infermitą mentale ravvisata, poiché in tal caso non possono sussistere, per motivi patologici, le controspinte morali ed etiche avversanti e bilancianti il proposito delittuoso.

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