Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5815 del 9 maggio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Il vizio parziale di mente va considerato come elemento accidentale del reato, e quindi non può essere preso in considerazione dal giudice della impugnazione ove non formi oggetto di uno specifico punto di gravame o non sia, a questo, essenzialmente connesso.

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