Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13010 del 2 ottobre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accertamento sull'infermità di mente dell'imputato deve essere compiuto in relazione al fatto concreto addebitato ed al tempo in cui il fatto medesimo è stato commesso. L'indagine già esperita in altro procedimento non è vincolante nel successivo giudizio poiché la malattia precedentemente diagnosticata può essere al momento guarita o attenuata o localizzata ad una determinata sfera di attività.

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