Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3262 del 22 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice di merito ha il dovere di dichiarare d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilitą soltanto quando sia evidente la prova della totale infermitą di mente, mentre l'eventuale vizio parziale di mente costituisce una semplice circostanza attenuante che deve essere allegata dall'imputato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.