(massima n. 1)
Il giudice, una volta accertato l'elemento intenzionale del reato, risultante dalla volontā dell'agente e dalla rappresentazione dell'evento da parte del medesimo, non č tenuto, se l'imputato č seminfermo di mente, ad alcuna particolare indagine sul dolo, che non resta escluso dal vizio parziale di mente. Infatti, mentre quest'ultimo attiene alla imputabilitā del soggetto, il dolo rappresenta la volontā del soggetto diretta verso l'evento ed appartiene alla struttura del reato, di cui costituisce elemento attuale ed operante ed attiene alla colpevolezza, la cui analisi presuppone il superamento logico di quella sulla imputabilitā e non puō ulteriormente essere influenzata da quest'ultima, neppure nell'ipotesi di ridotta capacitā di intendere e di volere.