Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8972 del 3 ottobre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imputabilità, sussiste compatibilità tra il vizio parziale di mente ed il dolo, poiché i due concetti operano su piani diversi ed è la stessa legge che concepisce la compatibilità del funzionamento dell'intelligenza e della volontà — cui va ricondotto il dolo — con una parziale infermità di mente. (Nella fattispecie è stata ritenuta la compatibilità tra il vizio parziale di mente ed il dolo eventuale).

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