Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 36190 del 3 ottobre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imputabilitą, il disturbo della personalitą, per rilevare ai fini del vizio parziale di mente, deve influire concretamente sul motivo e la decisione che conducono alla commissione del reato. Ne consegue che, in relazione a un soggetto che soffra di un disturbo di mancanza di controllo degli impulsi, la valutazione del ruolo della patologia, anche ai fini della determinazione della pena, richiede l'analisi delle condotte poste in essere con riferimento al grado della loro riprovevolezza, morale e giuridica, per stabilire fino a che punto tale valenza possa, anche in un soggetto con diminuite capacitą di controllo degli impulsi, esercitare una funzione di freno. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da errori la pronunzia di merito che, nonostante il riconosciuto vizio parziale di mente, ha condannato l'imputato dello stupro continuato ai danni della figlia minorenne ad una pena molto limitatamente ridotta in considerazione delle azioni compiute, le quali - nella loro evidente gravitą - avrebbero dovuto attivare l'inibizione anche in un soggetto portatore della patologia mentale accertata nel colpevole).

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