Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11061 del 15 novembre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

L'infermitā di mente, che esclude o diminuisce la imputabilitā, deve sempre dipendere da una causa patologica, produttiva di alterazione dei processi volitivi o intellettivi. La sindrome ansiosa depressiva, invece, in quanto si innesta su una ipermotiva personalitā di base, e in quanto č determinata da una esasperazione del rapporto del soggetto con l'ambiente, non č associabile ad alcuna entitā nosologica.

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