Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4041 del 3 aprile 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del vizio di mente, anche nei casi di epilessia conclamata i soggetti che ne soffrono non patiscono alcuna diminuzione delle loro capacitā psichiche, al di fuori dei momenti di crisi e al di fuori dei casi in cui, per la gravitā e il decorso del male, la personalitā e l'integritā psichica del malato ne vengono seriamente incise. (Nella specie si č ritenuta irrilevante la circostanza del pregresso riconoscimento di persone dovuto alla predetta patologia, attesa la diversitā di valutazione tra capacitā lavorativa e capacitā di intendere e di volere).

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