Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10363 del 2 dicembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La recinzione di un fondo da parte di taluni dei compossessori attuata in modo tale da consentire agli altri compossessori il libero accesso al fondo medesimo e quindi il libero esercizio del loro compossesso non costituisce spoglio e neppure molestia o turbativa del compossesso degli altri in quanto raffigura un atto lecito rientrante nelle facoltą dei compossessori, trovando al contempo ogni eventuale incomodo di accesso adeguata compensazione nell'esigenza comune a tutti i compossessori di tutela del compossesso del fondo dall'ingerenza di estranei.

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