Cassazione penale Sez. I sentenza n. 723 del 21 gennaio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Stabilire se un soggetto, nei singoli casi, sia nel momento del fatto privo di capacitą di intendere e di volere, ovvero abbia la stessa grandemente scemata ovvero lo stabilire se trattasi di soggetto con personalitą anormale, costituisce una questione di fatto il cui esame compete istituzionalmente al giudice di merito. Costui deve avvalersi dell'ausilio di perizia psichiatrica ed il suo giudizio si rende insindacabile in sede di legittimitą quando si riveli esaurientemente motivato, anche con il solo richiamo alle conclusioni e valutazioni della perizia.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.