Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 21867 del 5 giugno 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imputabilità, esula dalla nozione di infermità mentale il gruppo delle cosiddette «abnormità psichiche» come nevrosi d'ansia o reazioni a «corto circuito» che hanno natura transitoria e non sono indicative di uno stato morboso, inteso come ragionevole alterazione della capacità di intendere e di volere, sicché non in grado di incidere sull'imputabilità del soggetto che ne è portatore.

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