Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4461 del 20 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di condominio di edifici, l'apposizione di transenne tubolari ai marciapiedi comuni, le quali impediscono a taluni condomini l'accesso con i veicoli a detti marciapiedi ai quali in passato essi avevano acceduto, integra attivitā di spoglio e l'eccezione dell'amministratore di averlo compiuto in esecuzione di una deliberazione condominiale legittima e non impugnata (feci sed iure feci) non č idonea ad escludere l'animus spoliandi, soprattutto se, come nella specie, per lungo tempo dopo l'assunzione della deliberazione, i condomini abbiano continuato ad esercitare il possesso.

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