Cassazione penale Sez. I sentenza n. 38303 del 19 ottobre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

L'aberratio ictus bioffensiva (art. 82, comma secondo, c.p.), che si realizza allorché l'autore abbia arrecato offesa alla persona diversa e anche a quella cui originariamente era diretta la sua azione, attribuisce la responsabilità per la parte di fatto non voluta a titolo di dolo mediante una traslazione normativa del dolo dal fatto per il quale vi è stata rappresentazione e volontà al fatto ulteriore non voluto né rappresentato, giacché il soggetto si è posto consapevolmente in una situazione di illiceità potenzialmente aperta a sviluppi diversi e ulteriori rispetto a quelli presi di mira. Ne consegue che l'accertamento del giudice deve essere volto a verificare che la condotta esecutiva si sia rivelata in concreto idonea a produrre il risultato offensivo perseguito e cioè integri gli estremi del tentativo del reato rappresentatosi.

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