Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12227 del 25 novembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di uso della cosa comune, non puņ ritenersi consentita l'installazione, da parte di un condomino, per suo esclusivo vantaggio ed utilitą, di un cancello in un certo punto di un viottolo comune, destinato fin dalla costituzione del condominio al passaggio dei condomini, per l'accesso, tra l'altro, a vani di proprietą esclusiva dei medesimi (nei quali sono sistemate e custodite, nella specie, le utenze domestiche di ciascuno di essi), in quanto detta installazione costituisce — anche in caso di messa a disposizione degli altri condomini delle chiavi del cancello — una modificazione delle modalitą di uso o di godimento della cosa comune, che interferisce sul «pari uso» della stessa spettante agli altri condomini.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.