Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10160 del 29 novembre 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di aberratio ictus con offesa anche di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, come unitaria è la condotta che dà origine all'offesa voluta ed a quella involontaria, così unico è il nesso di causalità materiale che collega le diverse offese, ed unico è pure l'atto di volontà che sorregge la condotta criminosa collegando alla medesima, anche sotto il riflesso soggettivo, gli effetti realizzati. Si tratta, perciò, di un reato unico, di una figura autonoma di reato che non può essere disintegrato a nessun effetto. (Nella specie è stata esclusa l'applicabilità dell'amnistia concessa con D.P.R. n. 413 del 1978 in ordine al reato di lesioni personali lievi — astrattamente rientrante nei limiti di concessione del beneficio — costituente l'offesa di minore gravità dal momento che il predetto beneficio non poteva essere applicato al più grave reato di lesioni personali volontarie gravi).

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