Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7811 del 8 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il nesso della continuazione, essendo legato ad una intenzione del reo, che opera sul piano fenomenico, non può considerarsi necessariamente interrotto da un elemento del tutto formale, quale è quello rappresentato dalla sentenza di condanna o dall'arresto intervenuto nella successione dei diversi episodi, perché la controspinta psicologica costituita dalla condanna e/o dall'arresto non è necessariamente inconciliabile con la persistenza dell'unicità del disegno criminoso.

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