Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2106 del 3 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ultimo comma dell'art. 597 c.p.p. attribuisce al giudice di appello anche la facoltà di effettuare il giudizio di comparazione fra circostanze a norma dell'art. 69 c.p. «quando occorre». Tale inciso chiarisce e precisa che il giudice d'appello, se ha riconosciuto d'ufficio circostanze attenuanti non concesse in primo grado, provvede ad effettuare, di conseguenza il giudizio di comparazione «quando occorre», vale a dire se dovuto, con riferimento ai casi in cui l'esigenza di esso venga a postularsi, per la prima volta, dal concorso di circostanze aggravanti, applicate in primo o (sul gravame del P.M.) in secondo grado, e di circostanze attenuanti che egli ha concesso di ufficio, ovvero agli altri casi in cui il giudizio di comparazione deve essere rinnovato, quando, cioè, le attenuanti che egli ha concesso di ufficio si aggiungono, sempre nel concorso eterogeneo, a quelle riconosciute in primo grado e o a quelle che siano state concesse in accoglimento di appello delle parti. A maggior ragione, però, il giudice di appello può riconoscere nelle attenuanti concesse in primo grado la presenza di connotazioni e di elementi fatturali che inducano ad una maggiore valorizzazione delle attenuanti stesse e conseguentemente è imperativo l'obbligo di rimuovere il giudizio di comparazione con le aggravanti per concederlo, se è il caso, in senso più funzionale all'imputato.

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