Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 10713 del 18 marzo 2010

(3 massime)

(massima n. 1)

L'aggravante della cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore di etą č astrattamente compatibile con l'attenuante del fatto di lieve entitą; ne consegue che il giudice deve valutarne la compatibilitą caso per caso, tenendo conto di tutte le specifiche e concrete circostanze nelle quali la cessione a minore si realizza. (Fattispecie nella quale l'attenuante era stata riconosciuta in relazione alla cessione a soggetto minore di etą di un grammo di hashish, posta in essere senza particolari accorgimenti).

(massima n. 2)

L'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalitą organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivitą amministrativa), non č soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze.

(massima n. 3)

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimitą qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la pił idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

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