Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1015 del 26 gennaio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attenuante della provocazione e quella dei motivi di particolare valore morale o sociale possono concorrere, ma soltanto quando esse abbiano origine da situazioni di fatto diverse, non quando risalgano al medesimo fatto, nel qual caso per il principio di specialitą va applicata solo una delle due circostanze.

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