Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7444 del 3 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attenuante del ravvedimento operoso di cui alla seconda ipotesi dell'art. 62 n. 6 c.p. non č configurabile nei reati di danno il cui evento consista nella distruzione del bene giuridico protetto, perché l'evento medesimo non č pił suscettibile di quella eliminazione o attenuazione da parte del colpevole, che sono caratteristiche dell'attenuante in parola. (Nella fattispecie si trattava di omicidio e la Suprema Corte ha escluso l'applicabilitą dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. enunciando il principio di cui in massima).

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