Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7033 del 11 luglio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo schema dell'impedimento volontario dell'evento (cosiddetto recesso attivo) si differenzia da quello dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (attivo ravvedimento): ed invero nel primo caso, ad attivitā criminosa compiuta, e mentre č in svolgimento l'ormai autonomo processo naturale (che č in rapporto necessario di causa ad effetto tra una determinata condotta ed un determinato effetto cui la prima mette capo), l'agente si riattiva, interrompendo tale processo, cosė da impedire il verificarsi dell'evento; nel secondo caso, invece, a reato consumato, e quindi ad evento giā verificatosi, interviene il ravvedimento dell'agente che spontaneamente ed efficacemente si adopera per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato: il chiaro discrimine tra le due ipotesi č ravvisabile pertanto nell'avvenuta oppure no verificazione dell'evento normativo.

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