Cassazione penale Sez. II sentenza n. 36779 del 7 novembre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto l'acquirente e il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene in quanto mentre la mediazione č un'attivitā accessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilitā di identificazione del bene, indipendentemente dall'accertamento del reato presupposto, il che caratterizza l'elemento soggettivo e oggettivo del riciclaggio. (Nella specie si trattava di titoli di credito italiani e stranieri).

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