Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 2851 del 9 settembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La condotta che configura il reato di violenza sessuale di gruppo si differenzia da quella disciplinata nell'art. 609 bis c.p. per il numero dei partecipanti e dą luogo ad un'ipotesi autonoma di reato per l'introduzione di quest'elemento di diversificazione sostanziale tra le due fattispecie. La violenza sessuale di gruppo č configurabile anche nel caso di condotta tenuta da due persone riunite, in quanto l'espressione «pił» indica un numero maggiore di uno.

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