Cassazione penale Sez. III sentenza n. 45970 del 19 dicembre 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di violenza sessuale di gruppo, allorché gli atti sessuali non vengano posti in essere in unico contesto temporale, ma intercorra un apprezzabile periodo di tempo fra i vari episodi, ciascuno dei quali caratterizzato dalla ripresa dell'azione violenta in danno della vittima, viene in tal modo a configurarsi una cesura tra i singoli fatti, ognuno dei quali costituente reato, con conseguente ravvisabilità del vincolo della continuazione.

(massima n. 2)

In tema di violenza sessuale di gruppo, il reato è ravvisabile anche nell'ipotesi in cui i partecipi dell'azione criminosa non siano presenti contestualmente al compimento degli atti sessuali da parte di uno dei componenti del gruppo, ma lo siano stati nella fase iniziale della violenza e siano tuttora presenti nel luogo dei fatti, permanendo in tal caso l'effetto intimidatorio derivante dalla consapevolezza, da parte della vittima, di essere in balia di un gruppo di persone, con accrescimento, quindi, del suo stato di prostrazione ed ulteriore diminuzione della possibilità di sottrarsi alla violenza. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui gli agenti avevano, tutti insieme, sequestrato, percosso e minacciato la vittima, sulla quale ciascuno di essi aveva poi compiuto atti sessuali mentre gli altri, all'esterno, attendevano il proprio turno).

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