Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11785 del 10 novembre 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

Premesso che l'oggettività giuridica del delitto di rissa consiste in una violenta contesa tra tre o più persone animate da un reciproco intento aggressivo, si può configurare l'esimente della legittima difesa sia se un soggetto interviene nella mischia per difendere sé o altri dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta senza mai eccedere nel corso dell'azione i limiti della partecipazione iniziale, sia se il corrissante minacci una violenza più grave e più pericolosa di quella inizialmente preveduta. Di contro, non è ravvisabile la legittima difesa se taluno, pur se intervenuto inizialmente per reagire all'altrui offesa, a sua volta abbia partecipato alla colluttazione con pari e contrapposta violenza a quella degli avversari su di un piano di reciproca volontà di sopraffazione e ritorsione.

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