Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3866 del 19 maggio 1986

(2 massime)

(massima n. 1)

L'esimente della legittima difesa non è applicabile al delitto di rissa quando manchino i requisiti dell'involontarietà del pericolo e della proporzionalità della difesa. (Nella specie la Suprema Corte ha negato che ricorressero gli estremi per la concessione poiché il ricorrente, che ne aveva invocato l'applicazione per aver fatto uso del coltello in difesa del figlio aggredito, si era trovato in una situazione di pericolo da lui stesso volontariamente creata e aveva fatto uso del coltello, di apprezzabile lunghezza, per reagire in una contesa che fino a quel momento non aveva fatto registrare l'uso delle armi).

(massima n. 2)

La circostanza attenuante della provocazione non è applicabile (salvo qualche caso particolare) al reato di rissa, poiché questo si risolve in una contemporanea e reciproca provocazione. Infatti, detta attenuante non può essere invocata da chi versi egli pure in re illicita per aver preso parte ad un litigio in cui entrambi i contendenti si siano offesi e percossi a vicenda.

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