Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1022 del 3 febbraio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

La mera partecipazione ad una rissa non postula, di per sé, il concorso nei delitti più gravi commessi da uno o da alcuno dei corrissanti, essendo necessario dimostrare che anche gli altri abbiano consapevolmente concorso, materialmente o moralmente, nei crimini autonomamente commessi. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è chiarito che risulta inapplicabile il principio in tema di concorso di persone nel reato, secondo il quale anche la sola presenza non causale sul luogo del delitto può rappresentare - in date circostanze - una forma di concorso morale, posto che la presenza del soggetto alla rissa trova spiegazione e delimitazione nell'azione comune di partecipazione alla violenta contesa; ond'è che non può, da sola, costituire un comportamento diretto a rafforzare l'altrui risoluzione criminosa di realizzare più gravi reati).

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